Editoriale

Chi stabilisce i costi di produzione?

IL RECENTE DECRETO LEGGE AGRICOLTURA PRESENTA CRITICITÀ CHE NE POSSONO RENDERE DIFFICILE L’ATTUAZIONE

Il riferimento ai costi di produzione – ovvero del costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori e dei servizi necessari al processo produttivo – nelle condizioni contrattuali relative ai prezzi dei prodotti agricoli e alimentari previsto nel Decreto Legge agricoltura istituisce il concetto del divieto di vendere tali prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione, peraltro già previsto dal Dlgs 198, all’art. 5.1. Senza entrare in una valutazione politica sulla ragionevolezza del provvedimento, mi corre tuttavia l’obbligo di evidenziarne alcune tra le numerose criticità le quali, a mio parere, potrebbero rendere oltremodo difficoltosa la sua piena, ma anche parziale, attuazione. Ci si chiede, in primis, chi sarebbe chiamato a comprovare e verificare i costi di produzione di volta in volta indicati da Ismea, sulla base di criteri non noti, essendo inteso che la sola determinazione del costo di produzione presenta oggettive, per non dire insuperabili, difficoltà, legate alla diversità di tali costi per ogni singolo produttore e per ogni singolo areale di produzione.

I COSTI DI PRODUZIONE NON SONO IMMEDIATAMENTE TRADUCIBILI NEI PREZZI DI CESSIONE

Un esercizio che, fin dall’inizio, presenta il fianco a numerose critiche di natura metodologica. L’aspetto più delicato riguarda tuttavia l’indicazione nel contratto dell’ammontare dei costi di produzione che pregiudica le esigenze di riservatezza rispetto a elementi cruciali di competitività delle imprese e ingessa la libera negoziazione contrattuale con l’applicazione di un “prezzo imposto”. La circolazione delle informazioni di costo determinerebbe un allineamento dei prezzi della materia prima e un’uniformazione delle strategie commerciali degli acquirenti. E ciò senza tener conto che i costi di produzione non sono immediatamente traducibili nei prezzi di cessione tenuto conto che presentano tra loro intervalli di tempo non omogenei e automatici.

Non solo: la misura sarebbe atta a disincentivare ogni interesse alla riduzione dei costi operativi attraverso l’ottimizzazione dei processi gestionali con la conseguenza di scoraggiare l’individuazione di soluzioni più efficienti che sono alla base stessa del nostro sistema economico. Un rischio che potrebbe paradossalmente, rispetto alla ratio del provvedimento, tradursi in un maggior ricorso alle importazioni di materie prime, più competitive rispetto a quelle nazionali, dall’estero.

Non si tratta ovviamente delle sole rimostranze che possiamo sollevare nei confronti di un provvedimento che ribadisco essere di difficile attuazione. Ma la soluzione formulata testimonia, ancora una volta, come, a fronte delle indubbie difficoltà nella quale si dibatte la produzione primaria, e in particolare la cerealicoltura, nazionale, le risposte individuate non riguardano il superamento dei limiti strutturali e della mancanza di competitività del comparto – frammentazione dell’offerta, inadeguatezza logistica, sostegno insufficiente alla ricerca, assenza di sviluppo del settore, assenza di un monitoraggio delle caratteristiche quantiqualitative delle produzioni con conseguente difficoltà a individuare una risposta alle criticità esistenti – ma si fondono sul principio che esse devono essere sempre e comunque imputate a cause esogene.

 

 

Andrea Valente

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